Saldi estivi 2026: al via il 4 luglio, ma il caro-vita frena gli acquisti.

-3,2% le famiglie che approfitteranno degli sconti, ormai “viziati” da promozioni e pre-saldi.

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Iniziano ufficialmente sabato 4 luglio, nella maggior parte d’Italia, i saldi estivi. Ma anche nel 2026 i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell’energia che continuano a crescere e i prezzi su livelli ancora elevati, molte famiglie sono costrette a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari.

Anche le famiglie a reddito medio, non solo quelle a basso reddito, sceglieranno dunque la prudenza negli acquisti: pochi extra, e solo quelli rimandati apposta in vista degli sconti. Questo comportamento, unito al volume di acquisti effettuato da parte dei turisti in vista nel nostro Paese (che puntano soprattutto a marchi di eccellenza), manterrà piuttosto stabile il termometro dei saldi.

Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha effettuato la consueta indagine sull’andamento degli acquisti a saldo nelle città di Roma, Milano e Napoli: dalle prime stime emerge che il 36,6% delle famiglie (-3,2% rispetto allo scorso anno) è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 149,9 euro a famiglia (+1,3% rispetto al 2025).

A frenare l’andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo: online e no, le promozioni, con formule più o meno fantasiose, sono sempre più diffuse. Oltre il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i pre-saldi, o vendite private, (non sempre legali, ma sempre più diffuse). Tutto ciò conferma come il metodo di vendita a saldo o in promozione dovrebbe essere ripensato, magari all’insegna di una liberalizzazione delle modalità e del periodo interessato dalle promozioni.

Invitiamo coloro che si apprestano ad effettuare acquisti in questa stagione promozionale a monitorare i prezzi pre-saldo e durante tutto il periodo, per capire la reale convenienza degli sconti, estendendo confronto anche agli shop online. Ricordiamo, inoltre, alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni.

 

Smascherare i falsi sconti

È entrato in vigore lo ormai da più di un anno il Decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione: lo scopo della normativa è smascherare e sanzionare i commercianti “furbetti” che, poco prima dei saldi, alzano i prezzi, per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto falsate che invoglino maggiormente all’acquisto.

L’ articolo 17bis del Codice del Consumo prevede l’obbligo, per i negozianti, di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. I commercianti che non rispettino tale regola rischiano una sanzione da 516,00 a 3.098,00 euro.

 

Prezzi, disposizione delle merci e pagamenti

Il cartellino deve indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto, nonché la percentuale di sconto e il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio della stagione dei saldi.

Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita, negli espositori, le due categorie di prodotto dovranno essere separate.

Lo sconto e il prezzo riportati sul cartellino sono quelli che l’esercente è tenuto ad applicare. Qualora il prezzo in cassa risulti diverso da quello esposto, il consumatore può richiedere che venga applicato il prezzo indicato sullo scaffale o sul cartellino (a meno che non si tratti di un errore evidente). Se si dovessero presentare delle difficoltà non esitate a rivolgervi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.

La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, o la consenta solo oltre una determinata soglia di spesa, è possibile segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.

In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di sconto ed i prezzi (quello pieno, quello scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti), nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto.

Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in deposito da molto tempo.

 

Prove e Cambi

I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto, così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante.

In generale consigliamo di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi: potrebbe essere indice di poca trasparenza. Inoltre, prima di acquistare qualcosa in saldo, assicuratevi di poterla restituire se e qualora non dovesse andare bene.

È poi buona norma evitare di acquistare prodotti la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di manutenzione: si eviteranno così spiacevoli incidenti nelle operazioni di lavaggio.

 

Garanzie

Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso.

Il periodo di garanzia è di due anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo: per chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso è bene conservare lo scontrino (e possibilmente fotocopiarlo, visto che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi, comunque è sempre possibile presentare la prova attraverso altri mezzi, come ad esempio attraverso l’estratto conto della carta di credito).

In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o ancora scegliere la risoluzione del contratto. Va precisato che l’opzione non deve risultare eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile per il venditore. Anche il venditore ha dei vincoli in tal senso: la riparazione o la sostituzione, infatti, devono essere eseguite in un congruo termine e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

Il cliente può chiedere il rimborso del prezzo pagato se il bene non risulti conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate. Anche la pubblicità deve rispondere a tale criterio.

Come si dimostra un difetto di conformità? La normativa distribuisce l’onere di prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano:

  1. Salvo prova contraria, per i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene spetterà al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto dopo la consegna.
  2. Se i difetti si manifestano, invece, successivamente all’anno dalla consegna, sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna, dimostrando di aver acquistato il bene; che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge; che tale difetto esisteva al momento della consegna (pur essendo manifestatosi successivamente); che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.

Qualora il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri, il consumatore potrà chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori per ricorrere al Giudice di pace del Tribunale più vicino.

È opportuno tenere presente che gli impegni assunti dal produttore, cioè le garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale; quindi, riparazioni e sostituzioni devono essere richieste direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo, in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del produttore.

 

Acquisti online

A differenza di quanto accade per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi, nel caso dello shopping online non è sempre possibile consultare tutte le informazioni relative al prodotto. È pertanto opportuno controllare con attenzione la completezza e l’esaustività della descrizione e la buona qualità delle immagini disponibili per inquadrare il prodotto nel suo complesso.

Proprio tenendo in considerazione l’impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei prodotti, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso, ad esempio, del diritto di recesso, qui previsto, che invece, come già precisato, non sussiste per gli articoli comprati nei locali commerciali. L’utente ha 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per restituire il prodotto e richiedere il rimborso totale dell’importo pagato. Ad ogni modo è preferibile consultare sul sito scelto le indicazioni relative al diritto di recesso.

Nel caso in cui l’acquisto non avvenga dal sito dell’azienda ma attraverso un’altra piattaforma, è necessario verificare l’affidabilità dell’intermediario e la provenienza della merce.

Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell’immagine di un lucchetto, in alto a sinistra nella barra degli indirizzi del browser del sito o della pagina della transazione.

Ricordiamo infine che tutti i siti sono tenuti a riportare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

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