
Non scatta la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali se
il risparmiatore che li ha sottoscritti non viene messo, da Poste Italiane, in
condizione di conoscere tutte le clausole dei titoli sottoscritti.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catania, che ha
condannato, appunto, Poste Italiane a rimborsare ad un sottoscrittore, a titolo
di risarcimento del danno, il valore nominale di 2.500 euro del Buono Postale
Fruttifero "a termine", in suo possesso. Il risparmiatore, che si era visto negare il
rimborso sia del capitale sia degli interessi a causa della prescrizione
decennale del titolo, si è allora rivolto a Federconsumatori di Catania, che ha
citato in giudizio Poste Italiane, lamentando carenze informative che avrebbe
dovuto fornire l´azienda. Il Giudice di Pace ha disposto il risarcimento in
favore del titolare del buono per il danno provocato dalla mancata consegna del
foglio informativo, nonché per la carente informazione al consumatore sulla
scadenza, sulla durata e sul termine di prescrizione del titolo.
Un altro provvedimento analogo è stato ottenuto grazie all´intervento
della sezione Federconsumatori "Etna Sud" di Mascalucia davanti al Giudice di
Pace di Acireale. La sentenza ha riguardato un buono postale, acquistato da un
risparmiatore nel 1995, che aveva cessato di essere produttivo di interessi ed
il cui diritto di riscossione era andato in prescrizione. Il giudice, nella
condanna al risarcimento del danno patrimoniale di 1.500 euro, anche in questo
caso, ha ritenuto responsabile Poste Italiane di non aver adeguatamente
informato il risparmiatore, al momento della consegna del titolo, sulle sue
caratteristiche peculiari quali la "serie", la sua durata ed il termine di
prescrizione, inducendo in errore il consumatore nel non conoscere i giusti
termini e i tempi di riscossione del buono.
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