AGCM e ARERA affrontano la questione delle risoluzioni unilaterali dei contratti di energia e gas: la condotta è legittima solo a precise condizioni

2017-10-22


Nel corso di un incontro tra il Presidente dell’AGCM Roberto Rustichelli e il Presidente di ARERA Stefano Besseghini è stato affrontato il controverso problema delle modifiche unilaterali dei contratti nei settori di energia elettrica e gas. I vertici delle due Authority hanno ritenuto opportuno affrontare un fenomeno che in questi mesi è diventato sempre più frequente e che ha messo in difficoltà i consumatori coinvolti: in un comunicato stampa congiunto, dunque, è stato precisato che il venditore ha sì la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ma che invece la regolamentazione vigente riconosce al gestore stesso la facoltà di recesso solo per i contratti di mercato libero in cui l’opzione sia espressamente prevista, peraltro con un preavviso non inferiore a sei mesi.

Le Authority, inoltre, hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di consumatori che riferiscono di aver ricevuto dal proprio gestore una proposta di rinegoziazione a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime, in relazione al quale gli operatori invocano la causa di forza maggiore. In questi casi l’azienda propone una variazione contrattuale in cui si prospetta un aumento di prezzo nonché una “risoluzione del contratto per eccessiva onerosità” – e non, quindi, la proposta di un nuovo contratto – in caso di rifiuto da parte del cliente. E’ opportuno tenere presente però che in tali circostanze il venditore può chiedere l’intervento di un giudice per eseguire la risoluzione del contratto ma non può ritenere che il contratto stesso sia risolto prima della specifica pronuncia giudiziale né, quindi, chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale.








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