La Suprema Corte, con la sentenza n. 17959/2021, ha dichiarato l'illegittimità del meccanismo di recupero delle cosiddette “partite pregresse”. Quest’ultime sono conguagli tariffari previsti dall’ARERA con delibera n. 643/2013.
Come specificato dalla Cassazione, la delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l’art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge.
La recente sentenza smentisce tale orientamento, aprendo le porte alla richiesta di rimborso per chi ha già pagato tali conguagli ritenuti illegittimi, ma anche per coloro che hanno contenziosi aperti con i gestori.
Federconsumatori aprirà confronti sul tema con le Associazioni d’impresa rappresentative del settore, con gli ATO territoriali e le autorità competenti a livello regionale.
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