Il Decreto “Rilancio” ha introdotto all’articolo 119 una maxi-detrazione nella misura del 110% delle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Gli incentivi vengono riconosciuti per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma con alcune limitazioni. Il Decreto fornisce infatti un elenco degli interventi ammissibili.
- Isolamento termico
- Impianti di climatizzazione
- Altri interventi: l'aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013).
Condizioni per accedere all’incentivo
Per accedere alla detrazione, gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sismabonus
Il Decreto Rilancio ha anche previsto l’aumento della detrazione, fino al 110%, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Impianti fotovoltaici
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 412/1993.
Colonne ricarica per auto elettriche
L’incentivo viene riconosciuto anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, purché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati con la stessa percentuale dell'ecobonus.
A chi spetta la detrazione del 110%?
Quanto ai beneficiari, il D.L. precisa che le disposizioni relative ai bonus summenzionati si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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