Novità sui rimborsi di viaggi e vacanze cancellati a causa dell’epidemia da coronavirus, aggiornamento del vademecum Federconsumatori

2030-04-20


Nei giorni scorsi è stato convertito in legge il Decreto Cura Italia, in cui è stato incluso anche un maxiemendamento che aggiunge ulteriori disposizioni in materia di rimborsi viaggi e soggiorni non utilizzabili a causa dell’attuale situazione di emergenza. Federconsumatori ha quindi aggiornato le informazioni già pubblicate nelle scorse settimane alla luce delle nuove disposizioni.

Gli utenti che abbiano acquistato titoli di viaggio (trasporto aereo, ferroviario e marittimo), soggiorni e pacchetti turistici devono inviare una comunicazione con raccomandata a/r o tramite PEC ad altro indirizzo PEC al tour operator, alla struttura, all’agenzia di viaggi o al vettore per concordare una soluzione alternativa in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzo del prodotto stesso. E’ opportuno allegare alla comunicazione la relativa documentazione.

 

L’operatore ha la facoltà di decidere se restituire al cliente la somma versata o emettere un voucher di importo pari al rimborso da utilizzare entro 12 mesi dalla data di emissione o ancora proporre un pacchetto turistico di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato. Per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere è importante precisare che qualora l’annullamento avvenga su iniziativa del cliente il rimborso può avvenire in denaro o tramite voucher, mentre nel caso in cui sia la struttura a comunicare la cancellazione è possibile per l’operatore anche offrire un soggiorno sostitutivo. Anche i viaggi d’istruzione, ad oggi bloccati, possono essere rimborsati tramite voucher ma il nuovo testo ha specificato che quest’ultima modalità non è applicabile alle classi terminali delle scuole medie inferiori, superiori e per le scuole d'infanzia.

La rimborsabilità attraverso l’emissione del voucher è inoltre valida i biglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che siano stati cancellati.

 

La normativa riguarda i viaggi con partenza prevista prima della scadenza delle misure restrittive attualmente in vigore, quindi entro il 17 maggio 2020. Per le partenze previste in date successive sono applicabili le condizioni contrattuali o del titolo di viaggio acquistato, quindi l’utente è anche soggetto ad eventuali penali previste dal contratto stesso in caso di rinuncia. Per i viaggi programmati dopo il 17 maggio la possibilità di rimborso tramite voucher è stata estesa anche a biglietti, pacchetti e soggiorni con partenza prevista fino al 30 settembre 2020 cancellati non su iniziativa dell’utente ma per decisione dell’operatore.








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