Aggiornamento del vademecum Federconsumatori sui rimborsi di viaggi e biglietti nell’emergenza coronavirus.

2017-03-20


Solo qualche giorno fa Federconsumatori ha pubblicato un vademecum sui rimborsi di titoli di viaggio e pacchetti turistici nell’ambito dell’emergenza coronavirus. L’attuale contesto, tuttavia, si evolve rapidamente e nel giro di poco tempo il quadro normativo e la situazione generale hanno subìto alcuni cambiamenti: proprio per questo la nostra Associazione ha aggiornato le indicazioni sui rimborsi diffuse nei giorni scorsi.

I limiti stringenti alla circolazione delle persone prima in vigore solo per alcune aree del Paese sono ora validi su tutto il territorio nazionale e proprio in ragione della situazione di emergenza che stiamo vivendo è possibile, in base alla attuale normativa, recedere da biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo e pacchetti turistici per sopravvenuta impossibilità e individuare, in accordo con il tour operator, con l’agenzia di viaggi o con il vettore, una soluzione alternativa.
L’operatore ha la possibilità di stabilire quale alternativa offrire al cliente tra:

- un voucher di importo pari alla somma spesa, utilizzabile entro 1 anno dall’emissione;
- il rimborso dell’importo pagato;
- un pacchetto turistico di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato.

Nel caso in cui l’operatore proponga un’opzione che non si adatti alle esigenze dell’utente, è consigliabile cercare una mediazione per giungere ad un accordo che rispetti le necessità di entrambe le parti.
Le stesse indicazioni sono valide per i viaggi di istruzione, ancora bloccati, e anche per questa tipologia di prodotti l’operatore può offrire, in alternativa al rimborso, un voucher di importo equivalente.

L’attuale regolamentazione comprende, almeno per ora, solo per le partenze previste entro il 3 aprile 2020. Coloro i quali abbiano acquistato viaggi e biglietti per date successive sono ancora soggetti alle condizioni contrattuali sottoscritte quindi anche alla eventuale applicazione di penali o comunque di ulteriori costi in caso di rinuncia.

La normativa non riguarda gli hotel e le altre strutture ricettive prenotate autonomamente o comunque al di fuori di un pacchetto turistico ma, considerando l’eccezionalità della situazione, è consigliabile cercare un accordo con la controparte, ad esempio la modifica della prenotazione, richiamando la “sopravvenuta impossibilità” di usufruire del soggiorno acquistato e chiedendo, in caso di annullamento della prenotazione, la restituzione della eventuale caparra corrisposta. Devono infine essere rimborsati anche i biglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che siano stati cancellati.








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