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La Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo si è pronunciata su una controversia relativa all’aceto balsamico, stabilendo che la tutela prevista dall’Indicazione Geografica Protetta sia applicabile solo nel caso in cui la denominazione del prodotto specifichi anche la provenienza geografica, quindi solo nel caso dell’Aceto balsamico di Modena. La sentenza apre quindi alla possibilità di usare liberamente la denominazione “aceto balsamico” anche per produzioni realizzate in altre aree geografiche, sempre che la dicitura non faccia riferimento al capoluogo emiliano.
La Corte si è espressa relativamente ad un ricorso presentato dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena nei confronti dell’azienda tedesca Balema – che etichetta prodotti a base di aceto ricavati da vini svizzeri con il termine “deutscher balsamico” – ritenendo che sia appunto la provenienza dal modenese a rendere caratteristico e quindi tutelato il prodotto in questione. La società tedesca, quindi, potrà continuare ad utilizzare la denominazione fino ad ora impiegata.
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