
In vacanza o durante una gita fuori porta molti turisti hanno l’abitudine di raccogliere dei “souvenir naturali” sul luogo di permanenza, come sabbia, ciottoli o conchiglie. Non tutti sanno però che tale comportamento rappresenta un illecito, poiché raccogliere ed asportare materiali naturali è vietato dalla legge.
Nell’art. 1162 del Codice della Navigazione è espressamente riportato che coloro i quali prelevino “arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51” sono soggetti al pagamento di una multa: la legge prevede una sanzione amministrativa da 1.549,00 a 9.296,00.
L’asportazione di tali materiali altera l’ecosistema, creando un danno al demanio marittimo, quindi a lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci di fiumi che sboccano in mare e bacini di acqua salmastra, che sono di proprietà dello Stato. A regolamentare questa materia, oltre alla normativa prevista dal Codice della Navigazione, vi sono anche le ordinanze delle capitanerie di porto e la giurisprudenza della Cassazione.
È bene sapere che nei maggiori aeroporti italiani vengono effettuati dei controlli sicurezza: se scoperti in possesso dei materiali sopra indicati, si incorre in una sanzione e al sequestro degli stessi, che le forze dell’ordine provvederanno a riportarli al posto dal quale sono stati prelevati.