
La nostra Associazione in questi giorni sta ricevendo numerose richieste di informazioni ed assistenza da parte di utenti che hanno investito i propri risparmi in buoni fruttiferi postali. Siamo da tempo impegnati a garantire la tutela del diritto dei cittadini ad ottenere i rendimenti originariamente previsti sul retro del buono fruttifero e indicati al risparmiatore al momento della sottoscrizione.
Dopo il pronunciamento del 2007, in cui la Corte affermò che la sottoscrizione del buono rappresenta a tutti gli effetti un contratto che non può essere modificato in corso di rapporto, la nuova pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite ha capovolto radicalmente la situazione, stabilendo che, per i buoni sottoscritti prima del 1999, il tasso di interesse può essere modificato, anche in modo retroattivo, tra l’altro senza obbligo di informativa al risparmiatore.
Il risparmiatore può in ogni caso recedere dal contratto incassando quanto gli spetta secondo il tasso di interesse originario e più vantaggioso.
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