Obblighi a carico degli esercenti sulla comunicazione delle informazioni sugli allergeni nei prodotti alimentari

2025-01-19


Il Regolamento comunitario 1169/11 prevede precisi obblighi informativi a carico degli esercenti nel settore della ristorazione e della somministrazione di cibo e bevande in merito alle informazioni da comunicare ai clienti in merito agli allergeni nei prodotti. Le etichette presenti sulle confezioni devono segnalare la presenza degli ingredienti che possono provocare allergie (uova, latte e latticini, cereali contenenti glutine, crostacei e molluschi, pesce, soia, arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo, sedano, senape, lupini e anidride solforosa e solfiti) con un carattere diverso rispetto agli altri (ad esempio in grassetto) in modo che il potenziale acquirente possa individuarli immediatamente. 
Gli obblighi informativi vigono anche per ristoranti e altri pubblici esercizi: in questi casi i dati possono essere riportati su menù, registri, cartelli o sistemi tecnologici. Le APP e i QR code non sostituiscono tali strumenti, così come non è sufficiente inserire la dicitura “rivolgersi al personale di servizio”; è invece possibile rimandare ad un documento scritto (quindi specificare che la documentazione contenente tutte le informazioni su sostanze e allergeni viene fornita su richiesta). E’ comunque fondamentale che le informazioni siano ben in vista per i consumatori. 


 








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