L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in linea con quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 102/2014, ha ribadito che le società fornitrici non possono applicare costi aggiuntivi nel momento in cui inviano bollette cartacee ai clienti.
Secondo il comma sopra citato, infatti, “l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi”. Per chi non ottempera alla prescrizione è prevista una sanzione pecuniaria dai 300 ai 5.000 Euro per ogni violazione.
FEDERCONSUMATORI
- Indirizzo:
via Palestro 11
00185 Roma
tel 06 42020755-9
federconsumatori@federconsumatori.it
Ufficio stampa
tel 06 42020755
ufficiostampa@federconsumatori.it
Federconsumatori News percepisce esclusivamente i contributi pubblici
all'editoria ai sensi del Decreto Legislativo del 15 maggio 2017, n. 70
a cura della Redazione della Federconsumatori
Direttore Responsabile Sabrina Soffientini
Responsabile di Redazione Tiziana Danese
Proprietà Federconsumatori
Reg. Tribunale di Roma n. 10/2008 del 21/01/2008