La Legge di Bilancio 2019 modifica premi e criteri di accesso all’assicurazione INAIL per gli infortuni domestici.

2002-01-19


Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale rientrano anche le modifiche relative alla polizza assicurativa INAIL per gli infortuni domestici, nota anche come “assicurazione casalinghe”. La polizza è stata istituita proprio per tutelare chi, non svolgendo alcun lavoro dipendente, si occupa esclusivamente e abitualmente della cura della casa e dei familiari: la nuova normativa ha quasi raddoppiato il premio annuale (da 12,91 euro a 24 euro) e ha aumentato da 65 a 67 anni l’età massima dei soggetti che possono sottoscrivere l’assicurazione. E’ stata inoltre introdotta la possibilità di indennizzo per gli infortuni che provochino un livello di invalidità superiore al 16% (fino ad ora l’indennizzo scattava solo in caso di invalidità superiore al 27%), prevedendo comunque l’erogazione di un rimborso unico di 300 euro per coloro i quali riportino un grado di invalidità compreso tra il 6% e il 15%. Le modifiche entreranno in vigore dal momento in cui il Ministro del Lavoro emetterà l’apposito decreto attuativo, la cui promulgazione dovrà avvenire nei prossimi sei mesi.

Ricordiamo che, in base alla definizione di legge, devono sottoscrivere la polizza anche i maggiorenni in attesa di occupazione, gli studenti fuori sede, i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali (in questi casi la copertura è valida solo per il periodo non lavorato), i pensionati, i dipendenti in cassa integrazione o in mobilità e i cittadini stranieri disoccupati in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’obbligo, naturalmente, sussiste solo nel caso in cui tali soggetti si occupino in modo abituale, continuativo ed esclusivo della cura dell’abitazione.

Il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio. Il versamento può essere effettuato attraverso bonifico bancario, bollettino postale o PagoPa.

I titolari di reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui e di reddito familiare ISEE inferiore a 9.296,22 euro sono esonerati dal pagamento.  








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