
Buone notizie per i passeggeri provengono da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 18047/2018), che ha stabilito che nel caso il viaggiatore sia impossibilitato ad usufruire del viaggio non debba pagare alcun importo (in caso abbia già pagato avrà diritto alla restituzione delle somme versate).
La Corte ha così sancito che chi acquista una vacanza ma non si trova poi nelle condizioni di poterne fruire per cause non dipendenti dalla sua volontà, come ad esempio una malattia, potrà richiedere la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto senza pagarne il prezzo o chiedendo il rimborso di quanto già anticipato.
La possibilità di sciogliere il contratto nel caso in cui la fruizione del viaggio non sia possibile riguarda entrambe le parti. questa la tesi della Corte che tra le motivazioni della sentenza ha specificato come la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto.
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