
A disciplinare i diritti e i doveri del proprietario e/o dell’affittuario, nel caso in cui in una casa in affitto si guasti o rompa definitivamente un elettrodomestico, è l’articolo 1609 del codice civile.
Tale articolo prevede che gli interventi di piccola manutenzione, che dipendono da deterioramento dei prodotti causati dal normale uso del bene, sono a carico dell’inquilino, mentre se gli elettrodomestici risultano vecchi e obsoleti, e hanno bisogno di riparazioni o di essere sostituiti, il costo è a carico del proprietario dell’immobile.
In ogni caso bisogna sempre far riferimento al contratto di locazione, nel quale potrebbe essere presente una clausola che preveda che anche se il bene risulta vecchio e malfunzionante i costi delle riparazioni spettino all’inquilino.
Nel caso in cui, il proprietario non provveda tempestivamente, anche dopo richiesta scritta da parte dell’affittuario, a sostituire o riparare l’elettrodomestico, l’inquilino dovrà sostenere la spesa per poi rivalersi legalmente sul proprietario, senza però poter detrarre l’importo sostenuto dal canone.
FEDERCONSUMATORI
- Indirizzo:
via Palestro 11
00185 Roma
tel 06 42020755-9
federconsumatori@federconsumatori.it
Ufficio stampa
tel 06 42020755
ufficiostampa@federconsumatori.it
Federconsumatori News percepisce esclusivamente i contributi pubblici
all'editoria ai sensi del Decreto Legislativo del 15 maggio 2017, n. 70
a cura della Redazione della Federconsumatori
Direttore Responsabile Sabrina Soffientini
Responsabile di Redazione Tiziana Danese
Proprietà Federconsumatori
Reg. Tribunale di Roma n. 10/2008 del 21/01/2008