Il maltempo non è condizione eccezionale o imprevedibile: Ryanair deve rimborsare i passeggeri

2011-07-18


Il Giudice di Pace di Alcamo ha stabilito che le condizioni metereologiche avverse non esentano la compagnia aerea dal rimborso ai passeggeri per i voli cancellati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. La decisione arriva all’esito di un giudizio avviato su ricorso di un passeggero a cui era stato negato il rimborso di 250 Euro per un ritardo di oltre tre ore sul volo Ryanair Milano-Trapani del 14 giugno 2016.

La compagnia aerea aveva contestato il rimborso chiesto dall’utente sostenendo che il ritardo era dovuto al maltempo e che, quindi, non era diretta responsabilità del vettore aereo.

Il Giudice di Pace, riconoscendo come legittime le pretese del passeggero, ha condannato Ryanair al pagamento di 250 Euro a titolo di compensazione pecuniaria, oltre spese legali, stabilendo che le avverse condizioni metereologiche non possono essere considerate eccezionali o imprevedibili.








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