Gli operatori di energia elettrica non potranno più richiedere agli utenti il pagamento dei maxi conguagli: le fatture ora si prescriveranno in due anni e non più in cinque, ciò significa che se la società fornitrice di energia, emetterà il conguaglio trascorsi 24 mesi dall’anno a cui esso si riferisce, il pagamento non è dovuto.
L’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) ha, infatti, dato attuazione alle norme previste nella Legge di Bilancio 2018. Le nuove misure previste hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori e le piccole imprese, che così non dovranno più pagare importi molto superiori rispetto a quelli abituali.
Rientrano nel nuovo regime tutte le bollette elettriche con scadenza successiva al 1 marzo 2018.
Il calcolo del termine di prescrizione comincia a decorrere trascorsi 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato, termine in cui i fornitori dovranno emettere la fattura di conguaglio. Se tale bolletta non viene emessa nei tempi previsti, l’utente può presentare reclamo all’azienda. Qualora l’Antitrust abbia già aperto un procedimento nei confronti della stessa, sarà possibile sospendere il pagamento; mentre se verrà accertata una violazione da parte del fornitore, il cliente avrà diritto al rimborso dei pagamenti effettuati.
Inoltre, il fornitore di energia dovrà provvedere ad informare gli utenti dell’imminente arrivo del conguaglio, almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.
Le medesime disposizioni entreranno in vigore anche per le bollette del gas, ma solo tra un anno, e per quelle dell’acqua, tra circa due anni.
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