È giunta ieri una importante conferma del Tar alla sanzione irrogata dall’Antitrust a Grimaldi Lines.
Il Tar, pur con i tempi lunghi della giustizia italiana, ha affermato ancora una volta non solo il diritto del consumatore alla chiarezza, alla trasparenza ed alla correttezza che il fornitore di un servizio e di un bene deve garantire, ma che questo obbligo dev’essere garantito sin dal primissimo contatto: in questo caso già dal messaggio pubblicitario.
Non è il primo caso, quello di Grimaldi, in cui per attrarre ed accaparrarsi clienti le società decidono di veicolare messaggi chiaramente accattivanti ma fuorvianti, mettendo in secondo piano la chiarezza e la correttezza nei confronti dei clienti.
Nel settore turistico (e non solo) il materiale informativo è spesso ricco di asterischi e note praticamente indecifrabili, che il più delle volte nascondono brutte sorprese: prezzi aggiuntivi occulti, o ulteriori condizioni contrattuali che escludono o riducono la responsabilità del “venditore/società” al verificarsi di alcune condizioni e limitano fortemente l’esercizio dei diritti del consumatore.
L’importanza di tale decisione e la necessità di ricorrere ogni volta contro l’azienda che mette in atto tali pratiche ci spinge a sollecitare la creazione di un codice di condotta unico dei venditori di beni e servizi, anche online, che preveda obbligatoriamente il rispetto del principio per il quale “le informazioni devono essere complete e trasparenti sin dal primo contatto con il consumatore”, sia nel caso del volantino pubblicitario che in quello della telefonata promozionale è indispensabile indicare in modo inequivocabile la prestazione offerta, in termini di: servizi compresi, prezzo finale comprensivo dei costi “accessori” ma obbligatori per concludere il contratto.
“L’accaparramento di clienti ad ogni costo non può e non deve prevalere sul principio della correttezza informativa nei confronti dei clienti.” – afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori.