Il mese di luglio si sta rivelando pieno di insidie per migliaia di italiani in partenza per le vacanze estive. Alle cancellazioni di voli e traghetti dei giorni scorsi e agli scioperi del trasporto aereo e ferroviario previsti per le prossime ore si aggiungono i disagi subìti dai passeggeri della compagnia aerea maltese AliBlue, che a partire dal 6 luglio ha interrotto il servizio sulla tratta Trapani-Cagliari. Il vettore aveva assicurato che i passeggeri coinvolti sarebbero stati contattati per l’attivazione delle procedure di rimborso ma a quanto pare le cose stanno andando diversamente: alcuni utenti sono stati assistiti e riprotetti ma altri segnalano l’impossibilità di contattare l’azienda via mail o tramite telefono nonché l’indisponibilità del profilo Facebook di Aliblue Malta.
Federconsumatori sta continuando a monitorare la situazione, anche perché il mancato adempimento degli obblighi di assistenza e riprotezione da parte della compagnia implica per quest’ultima il rischio di sanzioni da parte di Enac.
Allo scopo di informare coloro i quali subiscano un disservizio da parte della compagnia aerea, ricordiamo che in base alla normativa vigente il viaggiatore ha diritto alla restituzione del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l’imbarco su un volo alternativo verso il punto di destinazione, il prima possibile o in una data a scelta del passeggero, compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Qualora sia necessario, l'utente ha anche diritto all'erogazione di cibo e bevande in quantità commisurata all’attesa, alla sistemazione in albergo e trasporto dall'aeroporto alla struttura, a due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica a titolo gratuito.
Inoltre il consumatore ha diritto alla compensazione pecuniaria (l’ammontare varia in base alla tratta: 250,00 € a passeggero per le tratte inferiori o pari a 1500 km, 400,00 € a passeggero per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 km e 3500 km e 600,00 € a passeggero per tutte le altre tratte) in caso di cancellazione del volo comunicata nei quindici giorni antecedenti alla partenza senza adeguata riprotezione. La compensazione non è dovuta se il disservizio dipende da una causa di forza maggiore, ma il vettore deve dimostrare di avere preso tutte le misure necessarie per evitare il danno o di essere stato impossibilitato ad adottare tali provvedimenti.
Per maggiori informazioni invitiamo i passeggeri coinvolti a contattare una delle sedi Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale o lo sportello SOS Turista al numero 059 251108.