È di ieri la notizia dell’approvazione della legge di conversione del DL Rilancio, che apre le porte ai rimborsi in luogo dei voucher.
Già ieri abbiamo espresso delle perplessità, dal momento che tali disposizioni non sono a nostro avviso in linea con quanto indicato dall’UE. Il regolamento europeo prevede, infatti, l’obbligo di rimborsare i biglietti entro 7 giorni dalla cancellazione. In molti casi, invece, stando alle nuove disposizioni i cittadini dovranno aspettare il termine previsto prima di rientrare in possesso di quanto speso, che può arrivare, a seconda dei casi, a 12 o 18 mesi. Una grave criticità, a maggior ragione nella fase delicata come quella che le famiglie stanno attraversando a causa delle conseguenze economiche determinate dalla pandemia, in cui sarebbe importante rientrare al più presto in possesso delle somme.
Quanto previsto dal DL Rilancio, quindi, non mette il Paese al riparo dalla possibile sanzione derivante dalla procedura di infrazione.
Inoltre, rimane aperta la questione relativa ai possibili fallimenti e procedure di insolvenza di vettori o operatori turistici che mettono a rischio il rimborso dei voucher. In tal senso il Parlamento ha predisposto un fondo dedicato, con una dotazione di 5 milioni di Euro per il 2020 e 1 milione per il 2021. Fondo per il quale è necessario un decreto attuativo che ne disciplini i criteri e le modalità di attuazione, che va approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
È specificato nel testo che: “L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo […]”, quindi molti cittadini potrebbero risultare esclusi dallo stesso. Inoltre, non essendo meglio specificato, il rimborso si limita ai voucher emessi in relazione a prestazioni offerte da “vettori o operatori turistici”, rischiando di escludere, adottando una interpretazione eccessivamente restrittiva, ad esempio le strutture ricettive. Ci aspettiamo che, nel decreto attuativo, tali criticità vengano risolte e chiarite.