Con la conversione in legge del decreto Cura Italia è stato approvato un maxiemendamento che integra quanto previsto dai decreti pubblicati nelle scorse settimane in materia di rimborsabilità di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici non utilizzabili a causa dell’attuale situazione di emergenza. Alla luce delle nuove disposizioni, riteniamo opportuno pubblicare un aggiornamento delle indicazioni utili per chi abbia prenotato viaggi e vacanze in questo periodo.
A causa della condizione di emergenza in cui versa il Paese e del divieto di spostamento, coloro i quali abbiano acquistato biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo e pacchetti turistici devono inviare una comunicazione al tour operator, all’agenzia di viaggi o al vettore per concordare una soluzione alternativa in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzo del prodotto stesso. La comunicazione deve essere trasmessa con raccomandata a/r o tramite PEC ad altro indirizzo PEC, allegando la relativa documentazione.
L’operatore può stabilire quale alternativa offrire al cliente tra:
- un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro 1 anno dalla data di emissione;
- la restituzione della somma versata;
- un pacchetto turistico di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato
E’ opportuno precisare che nel caso in cui un utente cancelli la prenotazione alberghiera il rimborso può avvenire in denaro o tramite voucher, mentre qualora sia la struttura a comunicare l’annullamento è possibile per l’operatore anche offrire un soggiorno sostitutivo.
Le medesime condizioni vigono per viaggi ed iniziative d’istruzione, ad oggi bloccati, e anche in questo caso il rimborso può essere effettuato anche tramite l’emissione di un voucher, tuttavia il testo ha chiarito che il voucher non può essere offerto per le classi terminali delle scuole medie inferiori, superiori e per le scuole d’infanzia.
Devono infine essere rimborsati tramite voucher i biglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che siano stati cancellati.
Ricordiamo che la normativa include viaggi e soggiorni con partenza prevista prima della scadenza delle misure restrittive, quindi entro il 17 maggio 2020. Per le partenze previste in date successive al momento l’utente è soggetto, in base al contratto o alle condizioni del titolo di viaggio acquistato, alla eventuale applicazione di penali in caso di rinuncia. Inoltre è importante evidenziare che per i viaggi programmati dopo il 17 maggio l’emendamento ha esteso la possibilità di rimborso tramite voucher anche a biglietti, pacchetti e soggiorni con partenza prevista fino al 30 settembre 2020 cancellati non su iniziativa dell’utente ma per decisione dell’operatore.