In linea con quanto previsto nel Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e a seguito della pubblicazione del Regolamento attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è ora disponibile il modulo di domanda per richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa.
È quindi possibile compilare l’apposita modulistica e presentarla al proprio istituto di credito per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto “Fondo Gasparrini”) gestito dalla Consap S.p.A. Il Fondo è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007: all'art. 2, commi 475 e ss., viene prevista la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 Euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
A causa della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di Euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto “Cura Italia”, è stata ampliata la categoria di beneficiari:
- i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Restano, in ogni caso, in vigore le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già previste in precedenza per l’accesso al Fondo, e quindi:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del Codice di Procedura Civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- la morte o il riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
In che modo si presenta la domanda?
Per poter richiedere ed ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti sopra elencati deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo, compilando l’apposito modulo.
Fino al termine dell’emergenza sanitaria, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché siano in regola con i pagamenti delle rate degli ultimi 3 mesi.
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