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Il nuovo Decreto, entrato in vigore il 26 ottobre 2020, dispone alcune misure restrittive per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Le misure resteranno valide fino al 24 novembre 2020.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

In continuità con quanto già disposto, il Decreto prevede l’obbligo su tutto il territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, qualora non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Tale obbligo non sussiste:

a) per chi sta svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il Decreto introduce, inoltre, una raccomandazione all’utilizzo delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

L’utilizzo dei DPI si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani).

 

PARCHI, VILLE, GIARDINI PUBBLICI

L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito purché non si crei assembramento e sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’accesso dei minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, è consentito.

 

PARCHI DIVERTIMENTO

Le attività dei parchi divertimento sono sospese; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, con l’ausilio di operatori autorizzati e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

 

ATTIVITÀ SPORTIVA

È consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato.

Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

 

PALESTRE, PISCINE, SPA E CENTRI TERMALI

Le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli preposti all’erogazione di prestazioni sanitarie, nonché le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sono sospese.

 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano costantemente osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, BINGO

Sono sospese tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

EVENTI E SPETTACOLI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto. Restano sospese le attività che si tengono nelle sale da ballo e nelle discoteche, sia all’aperto che al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; è stata inoltre introdotta la raccomandazione, per le abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono, altresì, vietate le sagre, le fiere di qualunque genere o altri eventi simili.

 

CONVEGNI E RIUNIONI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e, comunque, in assenza di pubblico.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È, inoltre, fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza.

 

LUOGHI DI CULTO

Per l’accesso ai luoghi di culto devono essere disposte misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose.

 

MUSEI

È assicurata l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura purché, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Rimane, in ogni caso, sospesa l’iniziativa che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale, per una quota pari almeno al 75% delle attività, e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.

Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono anche consentiti i corsi e le prove (teoriche e pratiche) effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.

Le Università possono predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE

I servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.

Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Sono consentite le attività delle mense, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Le attività professionali devono essere attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti.

Devono essere attivati i protocolli di sicurezza anti-contagio, ed incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

 

APP IMMUNI

Con l’obiettivo di rendere più efficace il tracciamento attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

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