In Comunicati, Trasporti e Turismo

La certificazione Covid-19 è la certificazione che prova uno dei seguenti stati:

  • lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARSCoV-2;
  • la guarigione dall’infezione da SARSCoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);
  • il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARSCoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Ad esempio: a) il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19; b) il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19; c) il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri è considerato un certificato verde Covid-19.

Va evidenziato che, attualmente, il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.

 

La validità delle certificazioni verdi

Il certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza, al termine del ciclo vaccinale previsto. Al momento, la validità è di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.

La certificazione di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

 

Che cosa è consentito fare a chi è in possesso di certificazione verde?

Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 ha previsto, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.

Devono essere, in ogni caso, rispettate le misure di contenimento della diffusione del virus (come indossare la mascherina, rispettare il distanziamento fisico e igienizzare frequentemente le mani), in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti del virus, né può essere escluso il rischio di trasmissione dello stesso. Allo stesso modo, non si può escludere il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo.

 

Cosa succede alla scadenza della certificazione verde?

I sei mesi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 sono fissati in via provvisoria, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate (previsto da una proposta di Regolamento Europeo), che dovrebbe entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito UE.

Il Digital Green Certificate (DGC), è un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:

  • avvenuta vaccinazione contro il COVID19;
  • avvenuta guarigione da COVID19;
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARSCoV-2 con risultato negativo.

La sua caratteristica è la validità a livello europeo, attraverso un QRcode, verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.

L’obiettivo è quello di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra gli Stati membri dell’UE e l’utilizzo di certificati, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare liberamente, ma agevola gli spostamenti.

Attenzione però! La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate Europeo non sono la stessa cosa. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio italiano; il Digital Green Certificate, verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un QRcode per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Quest’ultimo sarà necessario per muoversi in Unione Europea e sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione.

Infatti, la certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, fino a che il sistema e le regole del Digital Green Certificate non entreranno in vigore, pertanto per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi. Sarà, quindi, opportuno consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.

Post suggeriti