Le norme sull’uso di contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito, nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sono state recentemente aggiornate.
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (modificato nel 2017 con l’introduzione di sanzioni più severe) ha stabilito che assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 Euro debbano riportare obbligatoriamente la clausola di “non trasferibilità”, con l’indicazione del beneficiario.
A tal riguardo, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha definito alcune linee guida sull’uso corretto degli assegni, in modo tale da informare e tutelare gli utenti da possibili sanzioni.
CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
- E’ vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 Euro.
ASSEGNI
- Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 Euro devono riportare, oltre alle informazioni base (data, luogo di emissione, importo, firma), anche l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. È necessario, quindi, prestare attenzione soprattutto se si utilizza un libretto di assegni ritirato in banca da molto tempo e verificare opportunamente se lo stesso reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno è opportuno apporla per importi pari o superiori a 1.000 Euro
- Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità
- Chi intende utilizzare assegni in forma libera (cioè senza la dicitura “non trasferibile”) per importi inferiori a 1.000 euro, può farne richiesta alla propria banca
- Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 Euro che la banca versa allo Stato.
CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO E DEPOSITO
- E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche qualora vengano aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone
- Chi detiene ancora libretti al portatore può usufruirne fino al 31 dicembre 2018, data fissata per l’estinzione degli stessi; resta comunque vietato il loro trasferimento.
SANZIONI
- In caso di violazioni relative alla soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”), la sanzione varia da 3.000 a 50.000 Euro
- Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 Euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018
- Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è calcolata in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.