La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari (decreto-legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015), per far avviare con tale atto normativo le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione (in primo luogo le trasformazioni in s.p.a.) secondo le modalità previste dalla legge. Da ieri decorrono quindi 18 mesi (12 dicembre 2016), entro i quali le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, devono garantire l’adeguamento alla riforma.
Come si legge sul sito Bankitalia, le disposizioni definiscono:
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/banche-popolari-disposizioni-di-attuazione-della-riforma
a) i criteri di determinazione del valore dell’attivo ai fini del rispetto della soglia massima di 8 miliardi di euro stabilita dall’art. 29 del testo unico bancario (TUB);
b) le condizioni di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, anche in caso di recesso a seguito della trasformazione della banca popolare in società per azioni, necessarie in base alla disciplina europea per la computabilità delle azioni delle banche cooperative nel capitale di migliore qualità (CET1). Queste condizioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo.
La nuova disciplina al punto a) integra la circolare 285, contenente le “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, definendo un modello di banca popolare che non potrà essere adottato da chi presenta un attivo superiore a 8 miliardi.
La seconda disposizione b) contenuta nelle sette pagine inserite nella circolare n.285 disciplina le condizioni a cui può essere limitato il rimborso delle azioni del socio uscente, anche e soprattutto a seguito della trasformazione in Spa. Nel dettaglio, si prevede «la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso», specificando che «tale facoltà è attribuita, ai sensi dell’articolo 28, comma 2- ter del Testo unico bancario», che a sua volta prevede che le limitazioni formulate dalla Banca d’Italia possono essere «anche in deroga alle disposizioni del codice civile». In ogni caso, il recesso potrà essere limitato solo quando ne vada della stabilità della banca: «L’organo con funzione di supervisione strategica – si legge nella circolare 285 – assume le proprie determinazioni sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni tenendo conto della situazione prudenziale della banca», cioè «la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità» e «l’importo del capitale primario di classe 1». In linea con lo spirito della riforma, inoltre, non sarà consentito a una holding controllata dagli ex soci di controllare la spa bancaria. Tutti temi, questi, su cui si giocheranno trasformazioni e fusioni di qui a fine 2016.
La riforma delle banche popolari, richiesto da Bce e banca centrale per sovvertire principi solidaristici e finalità mutualistiche attualmente presenti nella governance, con l’obiettivo di massimizzare i profitti, con l’obbligo della loro trasformazione in società per azioni per quegli istituti di credito popolari con patrimonio superiore agli 8 miliardi, oltre ad incidere sul modello di business degli istituti di credito interessati, che ridurranno la loro capacità di finanziamento di famiglie e piccole imprese, getta nelle grinfie delle grandi corporation il pubblico risparmio raccolto sui territori ed un patrimonio antico di conoscenza, democrazia e di sapere locale, immolato sull’altare di globalizzazione e centralizzazione decisionali.
Perciò Adusbef e Federconsumatori si opporranno, con gli strumenti di legge, ad una riforma e ad un regolamento che fonda i suoi esclusivi obiettivi sul profitto, tralasciando le regole, il patrimonio umano ed i principi fondanti delle democrazie sovrane.