Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", ha previso misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid -19.
Tra queste, vi è l’indennità di 600 Euro riconosciuta ai lavoratori autonomi, disposta agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto “Cura Italia”. Nella Circolare n. 49 del 30 Marzo 2020 l’INPS specifica che possono beneficiare del bonus:
- i liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria con Partita IVA attiva al 23 Febbraio 2020;
- i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- i lavoratori stagionali del settore turistico e termale che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020;
- i lavoratori del settore agricolo (operai agricoli a tempo determinato);
- i lavoratori del settore spettacolo purché abbiano versato nell’anno 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano percepito un reddito superiore a 50.000 Euro.
Quando presentare la domanda?
A partire dal 1° Aprile 2020 è possibile presentare le domande attraverso il sito dell’INPS con le modalità sotto descritte.
Come?
I lavoratori che rientrano nelle categorie sopra elencate, destinatari delle indennità di cui sopra, del Decreto “Cura Italia” dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.
Per semplificare l’iter di accesso all’indennità è possibile accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito ufficiale dell’istituto di previdenza.
Nel dettaglio, è possibile accedere mediante:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Coloro che non fossero in possesso degli strumenti di cui sopra potranno accedere ai relativi servizi del portale in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o tramite e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le richieste tramite il servizio di Contact Center integrato raggiungibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure al numero 06.164164 (a pagamento da rete mobile, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore). Anche in quest’ultimo caso, sarà possibile per il cittadino avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center solo la prima parte del PIN.
La richiesta del PIN può essere effettuata mediante i medesimi canali:
- sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure 06.164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, l’utente le può utilizzare subito in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda online.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è opportuno chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Nota bene.
L’INPS specifica che le indennità sopra elencate non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e sono incompatibili con la pensione, con il reddito di cittadinanza, con l’Ape sociale e con l'assegno ordinario di invalidità.
L'indennità per i lavoratori dello spettacolo e per quelli stagionali è invece cumulabile con la Naspi. Il bonus è cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini.
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Consulta la circolare dell'INPS: