Adoc, Assoutenti e Federconsumatori, in rappresentanza di tutte le Associazioni dei consumatori del CNCU, hanno preso parte oggi alla Commissione di allerta rapida convocata da Mr Prezzi per affrontare il tema della shrinkflation.
Un fenomeno insopportabile, ingannevole ed aggressivo, specialmente con riferimento ai prodotti alimentari e a elevata frequenza di acquisto.
Pur apprezzando la volontà di individuare soluzioni a questo fenomeno sempre più diffuso, già manifestata con le “Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati” introdotte nel DDL Concorrenza, è evidente che esistano ancora tante lacune e criticità, che abbiamo sottoposto al garante dei prezzi.
La prima riguarda proprio la formulazione della norma, che si limita a disciplinare il fenomeno della shrinkflation quando è messa in atto con un confezionamento del tutto inalterato. Ma non sempre è così: in questo caso sarebbe sufficiente l’introduzione di un nuovo formato, solo leggermente diverso dal precedente, per aggirare l’obbligo. Si tratta, quindi, di una evidente lacuna da colmare.
Inoltre, non è detto che il prezzo aumenti con la riduzione del contenuto, le due variabili sono slegate tra loro e potrebbe accadere anche che il contenuto diminuisca ma il prezzo rimanga invariato: si tratterebbe sempre di shrinkflation.
Anche relativamente alle tempistiche previste dal DDL Concorrenza vi sono alcuni dubbi: la norma rileva l’obbligo di indicare la dicitura: “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità” per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato. La formulazione è piuttosto ampia, dovrebbe essere circoscritta all’immissione in commercio del prodotto in quel determinato formato, per un periodo più ampio di sei mesi.
Per rendere la norma veramente efficace e utile a combattere le speculazioni, oltre ai correttivi indicati, è necessario:
– Introdurre l’obbligo per i produttori di mettere in evidenza la quantità di prodotto contenuto, destinando a ciò almeno il 15% della grafica presente sulla parte frontale (o la più evidente) del packaging.
– Prevedere che la violazione o l’elusione di tale obbligo sia una pratica commerciale scorretta, ingannevole, finanche aggressiva, inserendo la stessa nell’elenco ex art. 23 del Codice del Consumo, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di vigilanza dell’AGCM.
– Disporre un opportuno sistema di vigilanza, per monitorare l’incidenza del fenomeno sulla spesa delle famiglie e per verificare la corretta applicazione delle norme, prevendo opportune sanzioni.