La ritenuta del 20% che le banche sono obbligate a trattenere su tutti i bonifici esteri che arrivano sui conti correnti italiani, rappresenta l’ennesimo abuso di potere di un ministro dell’economia incapace (a dir poco) in combutta con l’agenzia delle Entrate, che continuano a vessare ed inutilmente i contribuenti, considerandoli evasori a prescindere.
Tutti coloro che ricevono somme dall’estero sono considerati evasori, fino a prova contraria (a loro carico): tassa del 20% |
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Molti capitali resteranno all’estero invece di incrementare reddito disponibile interno ed investimenti in Italia. |
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Se i bonifici da paesi SEPA sono esenti, si creeranno triangolazioni? |
Dal 1° febbraio 2014 infatti, sui bonifici dall'estero a persone fisiche italiane la banca deve applicare automaticamente una ritenuta del 20% perché le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente. Spetta al beneficiario del bonifico, infatti, dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale".
In altri termini, l’imposizione del 20 percento è applicata sui redditi da capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, accreditati su conti correnti radicati in Italia.
Intanto, per non sbagliare e portarsi avanti col lavoro, si applica su tutti i bonifici! Poi si vedrà.
E’ quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato dalla Legge n. 97/2013, dove si legge:
“Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.
Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.
L’intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.”
Immagino le incombenze “burocratiche” a cui dovrà sottoporsi la vecchietta aiutata con rimesse dal figlio emigrato all’estero, o il giovane che riceve un regalo – non preannunciato – dallo zio d’America.
Esemplifichiamo. Si cederà il 20 percento allo stato se:
– si percepisce una rendita da soggetti esteri, per aver ceduto loro immobili o fatto prestiti;
– si ricevono compensi per fideiussioni o per garanzie prestate a soggetti esteri;
– si è impiegato capitale all'estero sul quale si percepiscono interessi;
– si introitano plusvalenze per aver venduto immobili o terreni situati all'estero;
– si sono cedute quote di partecipazione in società con sede all'estero;
– si introitano somme per affitti da immobili e terreni in locazione situati all'estero.
Ma che cosa deve fare il cittadino che riceve, tramite bonifico dall’estero, una somma di natura non reddituale? Coraggio!
“Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
In alternativa alla richiesta all’intermediario, il contribuente può presentare all’Am-ministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
Conseguenze
1) Certamente diminuirà l’afflusso di capitali dall’estero, con relativo impoverimento del reddito interno disponibile per consumi e investimenti. Mantenere all’estero quel flusso converrà finché l’impegno finanziario per la gestione sarà inferiore al 20%.
2) I gestori dei grandi flussi valuteranno (già lo hanno fatto) velocemente ed opereranno di conseguenza. Rimarranno impastoiati i cittadini che ricevono occasionalmente piccole somme, di natura finanziaria o meno.
3) Ancora una volta il lavoro che deve svolgere l’Agenzia delle Entrate è scaricato sulle spalle dei cittadini coinvolti dall’ “operazione”. Per portarsi avanti col lavoro, la legge dice a Befera di considerare tutti coloro che ricevono fondi dall’estero come evasori e tassarli a prescindere. Poi sarà cura dei coinvolti dimostrare di non essere evasori. Lo scopo è quello di non sovraffaticare la “sua” burocrazia
4) Ancora una volta si dimostra il pressappochismo di iniziative legislative miranti solo a “punire”. Un esempio di questa superficialità: la tagliola è applicata anche se il bonifico proviene da “paesi SEPA”? Visto che stiamo parlando di “Single euro payments area” la domanda non è pigra. Se la risposta è “alle somme provenienti da paesi Sepa l’imposta del 20 percento non è applicata”, vorrà dire che gli interessati faranno transitare le somme su una banca “Sepa” per poi accreditarli su un conto in Italia, col pagamento di qualche commissione bancaria in più.
5) Dei paesi Sepa, sei non fanno parte della UE: Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Islanda, Liechtenstein. Alcuni di essi “curano” molto da vicino i loro clienti e, soprattutto, i loro capitali. Questa tagliola italica li favorirà ulteriormente.
Documentazione.
Ecco il link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate Prot.2013/151663: “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n.
Adusbef e Federconsumatori, indignate dal pressapochismo ed incapacità del ministro dell’Economia e da un’agenzia delle Entrate, che applicando come al solito la presunzione di reddito, impone una inutile vessazione per mero anticipo di cassa, che sarà poi costretta a restituire ai sensi e per gli effetti di norme giuridiche presenti perfino nel codice tributario, chiedono l’immediato ritiro di quella circolare applicativa ed una punizione esemplare per i loro artefici.
Elio Lannutti (Adusbef) Rosario Trefiletti (Federconsumatori)