La segreteria nazionale della CGIL, quella della Fisac-CGIL e quella di Federconsumatori, difese dall’avv. Roberto d’Atri, hanno sostenuto la domanda di due piccoli azionisti di Monte dei paschi di Siena volta, tra l’altro a chiedere al tribunale di Roma di intervenire presso la Consob ed obbligarla ad adottare i comportamenti che la legge le impone in relazione alla vigilanza sul mercato mobiliare. In particolare, gli istanti lamentavano che i bilanci della Banca senese, palesemente omissivi in alcune scritturazioni contabili, non denunciavano chiaramente che alcune importanti operazioni finanziarie avevano depauperato la banca per importi variabili tra gli 800 milioni e i 3,5 miliardi di euro.
Il tribunale di Roma si è dichiarato competente ad esaminare la domanda risarcitoria proposta dai due consumatori ma incompetente ad esaminare la domanda di intervento preventivo sulla Consob.
I ricorrenti si rivolgevano allora alle sezioni unite della Corte di Cassazione, chiedendo di stabilire se ci fosse la possibilità di esaminare i comportamenti della Consob in via preventiva e quale fosse il giudice legittimato a tale controllo: ciò perché la Consob riteneva che nessun giudice potesse conoscere preventivamente il se e il come essa autorità prendeva decisioni in materia di vigilanza sul mercato mobiliare.
Le sezioni unite, peraltro accogliendo la richiesta della procura generale, hanno oggi stabilito che la Consob può essere sottoposta al vaglio preventivo delle sue decisioni, specie se queste – come nel caso che ci occupa – si risolvono in inerzie reiterate nel tempo: in altre parole, vi è un interesse sia del consumatore, che delle associazioni che lo assistono, che del sindacato, a controllare le eventuali omissioni dell’autorità di vigilanza sul mercato mobiliare, e questo interesse va sottoposto alla disamina del giudice amministrativo.
In sostanza, questo il valore sociale della pronuncia della Cassazione, l’inerzia delle Autorità di garanzia non è più giustificata. Anche quando si tratti di poteri di ampia discrezionalità, i privati cittadini possono ottenere un provvedimento giudiziale che ordini alle amministrazioni l’esercizio dei mezzi a loro disposizione.
Si conferma, inoltre, la legittimazione processuale dell’associazione dei consumatori e del sindacato in tutte le sue articolazioni ed il loro buon diritto a sottoporre ad un giudice eventuali lamentele nei confronti dell’agire dell’autorità di garanzia, non solo per risarcire i danni che quest’ultima abbia causato, ma anche per evitare che li causi.
Va sottolineato che le sezioni hanno qualificato le domande come assolutamente peculiari e nuove.