In relazione alla nota sentenza della Corte Costituzionale sulla conversione delle vecchie lire in euro ed alle successive istruzioni operative impartite dalla Banca d’Italia, riassumiamo di seguito gli sviluppi della vicenda ed il suo stato attuale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo che, arbitrariamente, aveva anticipato la prescrizione delle lire ( prescrizione massima prevista dalla legge italiana è 10 anni) e si è pronunciata in merito alla non ha efficacia prescrittiva del decorso dei 10 anni (quindi termine massimo 28 febbraio 2012 ).
Pertanto, alla stregua di quanto detto dalla Corte Costituzionale, Banca d’Italia ha deciso di convertire spontaneamente le lire in possesso di coloro che avevano fatto causa o richiesto vanamente la conversione entro il 28 febbraio 2012</strong>; costoro, infatti, avevano interrotto il decorso della prescrizione.
Ad oggi, la pronuncia della Corte non legittima la conversione per coloro che non l’avevano richiesta entro il termine prescrizionale dei 10 anni (28 febbraio 2012); il diritto, infatti, a decorrere dal 01 marzo 2012 si è prescritto.
Purtroppo, allo stato dell’arte, per i cittadini che non sono in grado di produrre una documentazione probante che certifichi la propria richiesta di conversione, avanzata prima del 28 febbraio 2012, ad una delle filiali della Banca d’Italia, non si intravede la possibilità di poter coltivare la legittima aspettativa di veder convertite in euro le somme in lire ancora in loro possesso.
Una soluzione che riteniamo non rispettosa dei cittadini e della loro buona fede. Questi ultimi, infatti, visto il Decreto Monti, non si sono preoccupati procurarsi “la prova” dell’interruzione della prescrizione esercitata entro il 28 febbraio 2012.
In tal senso, i cittadini potrebbero comunque effettuare la richiesta di conversione specificando che, in data antecedente al 28 febbraio 2012, si sono rivolti alla Banca d’Italia di (specificare sede) sita in (città, via/piazza) per ricevere il cambio delle lire in euro e che, di fronte al diniego dell’addetto allo sportello della Banca d’Italia, non hanno pensato di precostituirsi la prova della loro richiesta così da poterla esibire in un ipotetico futuro, nonché non è stata fornita loro una attestazione di rifiuto della richiesta di conversione.