In merito all’annosa questione dei diritti minimi degli abbonati Alta Velocità la Federconsumatori rileva l’insufficienza dello schema da ultimo posto in consultazione dall’Autorità Trasporti.
Lo schema attualmente proposto si presenta infatti molto diverso da quello posto in prima consultazione dalla medesima Autorità.
In particolare, mentre il primo schema offerto in consultazione prevedeva l’obbligo di garantire all’abbonato almeno la pre-assegnazione del posto sul treno da lui indicato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento e poi l’obbligo di garantire il “cambio di prenotazione” nel corso della giornata in relazione ai biglietti rimasti in pratica invenduti a pochi minuti dall’inizio del viaggio, lo schema ora posto in consultazione prevede obblighi di carattere solo informativo all’utente, relativi alle caratteristiche del titolo di viaggio, con il solo limite, a carico delle imprese ferroviarie, di garantire all’abbonato, in ogni caso e indipendentemente dalle caratteristiche dell’offerta, l’andata ed il ritorno “in giornata”.
Ed infatti, in base a quanto previsto dall’ultimo schema in consultazione, l’impresa ferroviaria può scegliere di non richiedere al passeggero di indicare al momento dell’acquisto dell’abbonamento i treni giornalieri di suo interesse e quindi non effettuare alcuna prenotazione; in tale caso l’utente ha poi diritto all’effettuazione “in giornata” del viaggio e, ove ciò non accada, l’azienda sarà tenuta a rimborsare le sole spese per l’ulteriore titolo di viaggio acquistato dallo stesso per effettuare il trasporto.
In pratica può succedere che l’utente acquisti un abbonamento senza effettuare prenotazioni (ciò per scelta dell’azienda), dopo, nel momento in cui va ad effettuare la prenotazione, il suo contratto è rispettato se può viaggiare andata e ritorno con qualunque treno previsto nelle 24 ore della giornata e, infine, se ciò non dovesse accadere (e quindi non torna in giornata) l’utente ha diritto al rimborso delle sole spese per il costo del titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto.
Gli effetti erronei di tali disposizioni a nostro parere sono evidenti: infatti in base a una possibile scelta dell’azienda (che può decidere di non vincolarsi alla prenotazione di alcun posto al momento dell’acquisto dell’abbonamento), l’utente acquisterebbe un titolo di viaggio aleatorio, o meglio che gli dà la possibilità del solo viaggio andata e ritorno “in giornata”, ma a qualunque orario (e quindi anche in orari del tutto scomodi, magari di primo mattino o a tarda sera, con potenziali attese per ore in stazione) garantito poi, in caso di impossibilità, da una responsabilità limitata dell’azienda al solo costo dell’altro titolo di trasporto acquistato.
In pratica il contenuto minimo del contratto garantito all’utente è di andare e tornare in giornata, ma ad un orario qualunque e da definirsi successivamente in base alle disponibilità sul treno e/o ai treni messi a disposizione dall’azienda.
Tra l’altro, in caso di impossibilità a tornare in giornata (e quindi c’è da immaginarsi alla necessità di affrontare addirittura spese di alloggio e/o a tutti i danni che sono conseguenti ad in pratica quella che è un’assenza di controprestazione dell’azienda) questa è tenuta a pagare solo le spese sostenute dall’utente per procurarsi un altro titolo di viaggio (probabilmente un titolo acquistato o dall’altra azienda concorrente o con un titolo di viaggio aereo, con tutte le conseguenze in termini di difficoltà, stress, costi ad esempio del trasporto da e verso un aeroporto, necessità di trovarsi un altro alloggio etc, non considerati dall’indennizzo).
A nostro parere il contenuto minimo del contratto appare così aleatorio e non garantito.
Tali previsioni sono state giustificate dall’Autorità con la necessità di eliminare possibili limiti alla libera concorrenza delle imprese ferroviarie, lasciando libero campo alle offerte dei vettori.
Tuttavia dobbiamo rilevare che, se è pur vero che l’attività di vendita di abbonamenti rappresenta una scelta commerciale delle aziende, soggetta ai soli limiti, oltre che della convenienza, dei Trattati Comunitari previsti in tema di intese restrittive e abuso di posizione dominante, ciò tuttavia non impedisce la definizione, ex art. 37, comma 2, lettera e), del D.L. 201/2011, di un perimetro di diritti minimi da garantire agli utenti.
A parere della Federconsumatori, infatti, il libero gioco della concorrenza ben può coordinarsi con un livello di tutele minime da assicurare a un utente, potendo la concorrenza svolgersi su altri aspetti (come ad esempio prezzo e/o qualità del servizio) o in prestazioni ancora migliorative di quelle minime garantite con l’intervento regolamentare.
La nostra Associazione auspica quindi un intreccio tra concorrenza e diritti degli abbonati, prevedendo un livello di diritti minimi più avanzato, che in sé non falserebbe il gioco della concorrenza, in merito in particolare agli aspetti più importanti per l’utente e quali:
1) Garanzia all’abbonato di un posto sul treno prescelto e/o indicato nella fase di preassegnazione o prenotazione
2) Accesso degli abbonati sui posti liberi, non venduti dall’impresa ferroviaria, corrispondenti alla propria classe di abbonamento e/o a classi superiori
in modo così da dare alla tipologia dell’abbonamento un contenuto contrattuale minimo rispondente alle esigenze e alle funzioni tipiche dello stesso.