Apprendiamo con rammarico l’approvazione definitiva da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dello schema riguardante i “diritti minimi” degli abbonati Alta Velocità. Su questa problematica ci hanno stupito i comunicati di alcuni organi d’informazione, che riportavano la decisione dell’Autorità come se vi fosse stata una clamorosa rivoluzione in positivo per i passeggeri dell’alta velocità. Così purtroppo non è.
Sono rimaste, infatti, del tutto inascoltate le osservazioni inoltrate da Federconsumatori relativamente all’ultimo schema posto in consultazione dall’Autority e che, incredibilmente, si è limitata a confermare in toto lo schema precedente, lamentando anche una presunta “ripetitività” delle osservazioni ricevute dai partecipanti.
Federconsumatori aveva espresso le proprie perplessità in particolare poiché, in base allo schema ora definitivamente licenziato dall’Autorità Trasporti e che entrerà in vigore dal gennaio 2017, sarà possibile per le aziende di trasporto vendere ad un utente un abbonamento Alta Velocità senza contestualmente procedere ad effettuare alcuna prenotazione del posto (e ciò per scelta, insindacabile, della stessa azienda). Tuttavia, successivamente e nel momento in cui l’utente andrà concretamente ad effettuare la prenotazione del posto, il suo contratto si intenderà “rispettato” se lo stesso troverà posto per viaggiare andata e ritorno con uno qualunque dei treni previsti dall’azienda nelle 24 ore della giornata, col solo limite che, se ciò non dovesse accadere (e quindi, è legittimo pensare, l’utente non tornerà “in giornata”), questi avrà diritto al rimborso delle sole spese per il costo dell’altro titolo di viaggio acquistato per soddisfare la propria esigenza di trasporto.
Tale schema di diritti minimi degli abbonati A.V. era apparso infatti, sin dalla sua consultazione, del tutto insufficiente, poiché, in pratica, comporterà che in base a una possibile scelta dell’azienda (che può decidere di non vincolarsi alla prenotazione di alcun posto al momento dell’acquisto dell’abbonamento) l’utente acquisterà un titolo di viaggio “aleatorio”, che gli dà la sola possibilità del viaggio andata e ritorno “in giornata”, ma a qualunque orario (e quindi anche in orari del tutto scomodi, magari di primo mattino o a tarda sera, con potenziali attese per ore in stazione), garantito poi , in caso di impossibilità, da una responsabilità limitata dell’azienda al solo costo dell’altro titolo di trasporto acquistato.
In pratica, come già si è detto, il contenuto minimo del contratto garantito all’utente è di andare e tornare in giornata, ma ad un orario qualunque e da definirsi successivamente in base alla disponibilità sul treno e/o ai treni messi a disposizione dall’azienda.
Ciò a parere della scrivente Associazione rende inconsistenti e insufficienti i diritti previsti a tutela degli abbonati che saranno titolari di un titolo di viaggio aleatorio e del tutto incapace di soddisfare le esigenze di trasporto di un abbonato, con conseguenti profili di illegittimità del contratto di viaggio, tutelabili, a parere dell’Associazione, sia in sede o ordinaria che amministrativa.
Federconsumatori proporrà un incontro, da tenersi a breve e in località da definire, con i Comitati dei Pendolari intervenuti nel procedimento per valutare le possibili iniziative congiunte da assumere per la difesa dei diritti degli abbonati.