Scade il 31 gennaio il termine entro cui presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo per il 2017. Ricordiamo ai cittadini, infatti, che è necessario presentare tale dichiarazione ogni anno.
Una materia, quella del canone tv, quanto mai controversa e costellata di aspetti poco chiari che, con l’attività di assistenza, di consulenza e informazione attivata nell’ambito del progetto "Canone in bolletta: scelta perfetta?", ACU, Adusbef, Asso-consum, Federconsumatori e Lega Consumatori chiariscono ai cittadini ogni giorno, sciogliendo i dubbi e le criticità insorte.
Ecco alcuni chiarimenti relativi al pagamento del canone per il 2017:
Nel 2017 i titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili da 9 euro, per un totale annuo di 90 euro. Chi attiva un’utenza nel corso dell’anno paga un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione.
Affinché non venga loro richiesto il pagamento, gli intestatari di un’utenza residenziale che non detengono alcun apparecchio televisivo devono compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed inviare il modulo entro il 31 gennaio 2017. Qualora si presenti la dichiarazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017, l’esonero è valido solo per il secondo semestre dell’anno.
In base alla normativa vigente, infatti, si presume il possesso di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino associate più forniture, l’addebito avviene su una sola utenza, poiché il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Gli utenti che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche addebitabili, non siano tenuti al pagamento (poiché il canone è già dovuto per una fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica) devono compilare il quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la dichiarazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata via web attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline), attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti) oppure tramite raccomandata semplice l’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido).