Il 1° agosto 2016 l’EIOPA (Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha pubblicato, in consultazione, una proposta di standard tecnici (ITS – Implementing Technical Standards) ai fini dell’armonizzazione del formato di presentazione del documento informativo per i prodotti assicurativi danni IPID (Insurance Product Information Document).
Come è noto, tale documento dovrà essere fornito, secondo quanto stabilisce la normativa IDD (Insurance Distribution Directive), al potenziale assicurato prima della sottoscrizione di un contratto assicurativo danni, al fine di comprendere pienamente l’offerta assicurativa proposta e poter attuare un confronto con eventuali prodotti alternativi.
L’Autorità europea propone, a ragion veduta, un format standardizzato per l’IPID, che fornisca ai consumatori europei informazioni chiare e semplici sui prodotti assicurativi danni.
In Italia, IVASS e associazioni dei consumatori, che si sono riunite a Roma lo scorso 19 giugno, hanno chiesto di allegare all’IPID un prospetto informativo semplificato ma hanno invece riscontrato una immotivata resistenza da parte di ANIA (l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici). Le Associazioni dei Consumatori, che hanno di recente incontrato l’IVASS per fare il punto sulla questione, denunciano l'ostruzionismo manifestato da ANIA in tema di trasparenza.
Stiamo parlando di prodotti complessi e non vogliamo credere che non si possano sintetizzare, come invece affermano le compagnie assicuratrici. Perché in tal caso, si rende necessario affiancare il consumatore spiegandogli riga per riga le molteplici clausole, affatto chiare.
Non è più tollerabile vedere note informative o polizze costruite in evidente violazione di legge. Le disposizioni di cui all'art. 166 comma 1 del Codice delle Assicurazioni, come pure l'art. 120 sull'informazione precontrattuale, già prevedono che polizze e documenti contrattuali siano redatti in modo chiaro ed esauriente. La IPID quindi non fa altro che attuare il secondo comma dell’art. 166 del codice delle Assicurazioni il quale dispone che “Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
Il consumatore sempre più spesso si trova di fronte a prodotti complessi illustrati e spiegati in maniera non trasparente. Le associazioni dei consumatori sono troppo spesso costrette a portare all’attenzione dell’Ivass e della giustizia civile le criticità legate a casi di polizze contenenti clausole illecite e vessatorie, mentre proliferano polizze contenenti pretese “penali”, ovvero illegittime decurtazioni del risarcimento, giustificate con la asserita violazione di patti contrattuali illegittimi e vessatori sottoscritti dal consumatore non informato dietro la promessa di sconti irrisori e aleatori.
Il fenomeno è particolarmente diffuso nei contratti RC Auto e nelle polizze danni collegate, dove troppo spesso vengono denunciate dai consumatori, rimasti vittima di un sinistro, improprie pressioni da parte delle reti agenziali.
Trasparenza è la parola d’ordine, nel caso di dubbi o incomprensione del testo, fate controllare i contratti dalle Associazioni dei Consumatori.
L’IPID va predisposto entro febbraio 2018, secondo la normativa europea, le Associazioni dei Consumatori condividono l'operato di IVASS, che ha predisposto un modello conforme da adottare anche prima dell'entrata in vigore della norma, ed insistono perché ANIA e compagnie di assicurazioni si conformino quanto prima.
Non possiamo più tollerare condizioni di assicurazione contrarie alle norme sulla trasparenza e sulla chiarezza e la pervicace resistenza ad offrire informazioni comprensibili ai consumatori in merito alle polizze sottoscritte.