Il primo commento che ci viene da fare sul giudizio del Tar di Torino in merito al ricorso fatto da Federconsumatori e Comitato Nazione Pendolari Alta Velocita sul diritto ad avere l’abbonamento, è che la sentenza in pratica non dà ragione a nessuno, avendo rigettato sia il ricorso presentato da Trenitalia sia il nostro.
La sentenza appare infatti alquanto contraddittoria nel momento in cui, da un lato, nel rigettare il ricorso presentato da Trenitalia definisce l’alta velocità, come un servizio di "pubblica utilità" e quindi regolabile da parte dell'Authority, mentre poi, dall'altro, nel rigettare il nostro ricorso lo definisce come non rientrante nella nozione Europea di "servizio di interesse economico generale", quando da sempre le due nozioni (Nazionale l'una e Comunitaria l'altra) sono in pratica identiche.
In ogni caso la sentenza è chiara nel dichiarare che non esiste un diritto dei pendolari all'accesso ai servizi AV, potendo gli stessi, secondo la sentenza, usufruire di servizi dotati di comfort minori! Ciò malgrado in giudizio abbiamo dimostrato, tabelle alla mano e portando il confronto tra il programma orario del 2008 e quello odierno, la sostanziale inesistenza di collegamenti interregionali sulle tratte occupate dall'AV. Valuteremo come Federconsumatori insieme al Comitato Pendolari Alta Velocità l'opportunità di proporre contro la sentenza appello presso il Consiglio di Stato.