L’emendamento 1.700 alla Legge di Bilancio istituisce un Fondo di Ristoro Finanziario con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l’erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori. I risparmiatori interessati devono aver subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche italiane sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione.
Si tratta di un importante passo avanti nella tutela dei risparmiatori, ma, affinché sia realmente equo e fruibile, è fondamentale che i decreti attuativi dell’emendamento allarghino il diritto di accesso al Fondo a tutti i risparmiatori che siano stati indotti ad acquistare titoli finanziari dalle banche in violazione della direttiva MIFID e dei regolamenti CONSOB, rispettando cioè gli stessi criteri adottati per l’arbitrato ANAC nei confronti degli obbligazionisti.
Abbiamo rivolto al Sottosegretario Baretta un appello in tal senso, facendo notare come una diversa interpretazione comporterebbe effetti distorcenti e lesivi dei diritti dei risparmiatori.
Si favorirebbe, infatti, chi dispone delle risorse da investire in un contenzioso dai tempi lunghissimi, penalizzando i soggetti meno abbienti ed innescando un meccanismo che avrebbe come unico effetto quello di produrre vantaggi esclusivamente per gli avvocati.
È perciò necessario procedere rapidamente ad una interpretazione estensiva della formulazione “altro titolo equivalente”, in modo da comprendere chi ha proceduto all’insinuazione al passivo.
Risulta fondamentale, specialmente in questa fase, ampliare il perimetro di applicazione di tale misura garantendo in primis i soggetti più vulnerabili, a maggior ragione vista la scarsità delle risorse messe a disposizione.